OGGETTO: La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza. Novità dal 1° gennaio 2025. Siamo con la presente a portare alla vostra attenzione una delle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, e già anticipate nella nostra precedente circolare n. 1/2025.
In particolare trattasi dell’introduzione a far data dal 1° gennaio 2025 dell’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.
Spese di trasferta e relativi rimborsi
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per:
• vitto;
• alloggio;
• viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Modalità di pagamento
I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:
• versamento bancario o postale;
• altri sistemi di pagamento (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente) addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).
Spese di rappresentanza e Omaggi
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali saranno deducibili:
• da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
• dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.
Rivestendo diversa natura dalle spese di rappresentanza, si ritiene che siano escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:
• sia le spese di pubblicità;
• sia le spese di sponsorizzazione.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti,
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI
Dott.ssa Selena Frigerio