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In particolare trattasi dell’introduzione a far data dal 1° gennaio 2025 dell’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.

 

Spese di trasferta e relativi rimborsi

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per:

•          vitto;

•          alloggio;

•          viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

 

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

 

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

•          versamento bancario o postale;

•          altri sistemi di pagamento (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente) addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

 

Spese di rappresentanza e Omaggi

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali saranno deducibili:

•          da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;

•          dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

 

Rivestendo diversa natura dalle spese di rappresentanza, si ritiene che siano escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

•          sia le spese di pubblicità;

•          sia le spese di sponsorizzazione.

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

 

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Selena Frigerio

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