Istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi
Con la presente richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
CHI E’ IL TITOLARE EFFETTIVO (Regola Generale)
“È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni: – la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale. – la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.”
Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:
- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361) esempio ISCRIZIONE NEL RUNTS.
Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.
La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti, UTILIZZANDO LA FIRMA DIGITALE di:
• amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,
• fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.
La comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese.
L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Considerato che l’adempimento è obbligatorio, lo Studio predisporrà la pratica direttamente conoscendo le situazioni per i propri clienti, e la stessa dovrà essere firmata DIGITALMENTE da un amministratore. In caso di eventuali necessità verrete contattati personalmente.
Si precisa inoltre che tale adempimento corrisponde ad attività “fuori forfait” e verrà fatturata al costo previsto per le pratiche C.C.I.A.A.
A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Per lo Studio Valsecchi & Associati
Rag. Manuela Castelli