CIRCOLARE: UNA TANTUM 200 € PROFESSIONISTI e AUTONOMI (ART.33 DL AIUTI 50/22) È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti, ai sensi dell’art. 33 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”). Si tratta in particolare della misura di aiuto destina ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che non abbiano già fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto.
Il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18/052022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ulteriore requisito: per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18/05/2022), almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.
La misura dell’indennità una tantum è pari a 200 euro.
L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate.
Sul punto si teorizza la data del 15 settembre come inizio per la presentazione delle domande.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti iscritto contemporaneamente sia in una gestione INPS sia in una cassa professionale.
Nella domanda il lavoratore è tenuto a dichiarare:
- di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
- di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro;
- di essere iscritto alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o ad una cassa professionale;
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il lavoratore dovrà inoltre fornire il codice IBAN per l’accredito dell’importo.
L’INPS e le casse professionali procedono successivamente all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica dei requisiti e delle risorse finanziarie disponibili.
Nell’ipotesi in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, verrà avviata la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.
INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO
Considerato che le domande vanno presentate accedendo direttamente sul portale dell’inps o altra cassa utilizzando le credenziali personali (SPID) e che verranno evase in ordine cronologico fino ad esaurimento fondi, considerata altresì la misura comunque esigua del contributo, riteniamo che sia preferibile per i Clienti interessati procedere autonomamente in quanto lo Studio non potrebbe garantire la necessaria tempestività dovendo procedere per la pluralità di clienti.
Consigliamo quindi di procedere accedendo direttamente al portale MY INPS con il Vs. SPID cercando la sezione “una tantum lavoratori autonomi art.33 DL 50/2022” (al momento non c’è ancora ma supponiamo verrà attivata entro il 15/09 – ps. Fate attenzione a non confondervi con la domanda per i lavori autonomi art.32 che è quella per i collaboratori senza partita iva). Lì verrete guidati dalla procedura per completare la pratica che dovrebbe essere semplicissima. Stessa cosa per i professionisti sulle relative casse di previdenza (geometri, architetti, avvocati, medici, ingegneri etc.). Potrete naturalmente contattare lo Studio per eventuali domande inerenti la sussistenza dei requisiti (es. tipologia di soggetto, oppure superamento soglia reddito € 35.000).
Per i Clienti che non riuscissero a provvedere direttamente e che volessero comunque fare domanda lo Studio procederà solo su specifica richiesta diretta (Rif. Studio Biffi Alessandra), precisando sin d’ora che verrà addebitato un onorario forfettario di € 50,00 (oltra a Iva e c.i.) indipendentemente dall’esito della domanda.
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Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.
Per lo Studio Valsecchi & Associati,
Dott.ssa Roberta Valsecchi