L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0. Il DM dello scorso 24.7.2024 del Ministero delle Imprese e del made in Italy ha definito le relative disposizioni attuative e il successivo DM del 6.08.2024 ha disposto l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni dal portale del GSE. Dalla giornata di ieri è quindi pienamente operativa l’agevolazione in parola.
Gli investimenti interessati, come meglio di seguito identificati, sono strettamente inerenti il risparmio e la riqualificazione energetica. Lo Studio non ha specifiche competenze in merito, pertanto consigliamo di rivolgersi ad un consulente tecnico: per la verifica preventiva dell’esistenza dei requisiti per accedere all’agevolazione, per tutti gli adempimenti richiesti dal GSE e per le certificazioni necessarie.
Solo nella fase finale lo Studio potrà a richiesta del cliente rilasciare la certificazione contabile prevista dall’art. 17 del DM attuativo e gestire il credito di imposta sotto il profilo dell’inserimento nei modelli F24, oltre agli adempienti connessi alla dichiarazione dei redditi e del bilancio.
SINTESI DESCRITTIVA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), che soddisfano le seguenti condizioni:
Sono escluse:
Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
1.1 Estensione dei beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016
Ai fini dell’agevolazione in esame, rientrano tra i beni di cui al suddetto Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
1.2 Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 co. 1 lett. a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181. È prevista una maggiorazione del costo, ai fini del credito d’imposta, del 120% e del 140%, rispettivamente, per gli investimenti di cui alle suddette lett. b) e c).
Il DM attuativo ha fissato altresì il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo.
1.3 Spese per la formazione esterna
Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento della Commissione (UE) 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Tali spese sono agevolabili:
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
3. MODALITA' DI ACCESSO ALL' AGEVOLAZIONE
Per l’accesso al beneficio:
Certificazioni “tecniche” (art. 15 e art. 16)
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.
4. MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
5 . IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
6. RIDETERMINAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE
È prevista la rideterminazione del credito d’imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:
7. OBBLIGHI DOCUMENTALI
Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali.
7.1 Conservazione di idonea documentazione
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
7.2 Dicitura in fattura
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
7.3 Certificazione della documentazione contabile (art. 17)
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.
8. RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
ITER PER LA PRESENTAZIONE DEL CREDITO AL GSE
È richiesta la presentazione al GSE di una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, di una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini e di una comunicazione di completamento.
I termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0 e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è stabilito a decorrere dal 7 agosto 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno invece individuati con successivo provvedimento.
Il GSE ha reso disponibile, oltre alla modulistica necessaria, un’apposita guida all’utilizzo del portale transizione 5.0 (TR5) contenente le istruzioni operative, in cui viene precisato che occorre essere in possesso della seguente documentazione obbligatoria:
- documento d’identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo documento d’identità se il firmatario è diverso);
- certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
- documento d’identità del firmatario della Certificazione ex ante;
- modulo di certificazione ESCo/EGE, attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
- dichiarazione dati del titolare effettivo.
Dopo aver inserito i dati richiesti e inviato il progetto, entro 24 ore da tale invio viene generata una ricevuta di avvenuto invio della richiesta di prenotazione, in cui viene riportato il credito d’imposta richiesto.
Entro 5 giorni dalla generazione di tale ricevuta, in caso di accertamento da parte del GSE della completezza dei documenti e dei dati, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”.
In caso di documentazione carente, viene inviata all’indirizzo e-mail del referente la “Notifica di integrazione”, con le indicazioni delle integrazioni da produrre entro un termine di ulteriori 10 giorni dalla ricezione della predetta notifica. Entro ulteriori 5 giorni dall’invio delle integrazioni, laddove la documentazione sia completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”. In caso di mancato riscontro o laddove la documentazione non sia completa viene rilasciata la “Ricevuta di mancato accoglimento della richiesta di prenotazione”.
Se la prenotazione è confermata, entro 30 giorni occorrerà caricare una dichiarazione sostituiva attestante l’avvenuta effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento dell’acconto del 20%, indicando gli estremi delle fatture.
Entro 5 giorni il GSE in caso di esito positivo confermerà l’importo del credito prenotato, ovvero richiederà integrazioni se la documentazione è incompleta.
A seguito della realizzazione del progetto, l’impresa trasmetterà la comunicazione di completamento con i relativi allegati.
Entro 10 giorni il GSE in caso di esito positivo comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ovvero in caso di documentazione incompleta, richiederà integrazioni.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti,
STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI
Dott.ssa Selena Frigerio