Con la conversione in Legge n. 85 del 3 luglio 2023 del Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), è stato confermato, limitatamente al periodo di imposta 2023 e in deroga all’art. 51 comma 3 TUIR, l’innalzamento a 3.000 Euro del limite complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (ad es. fra i più diffusi auto in uso promiscuo, buone spesa supermercati) dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli riconosciuti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 TUIR.